Il Giudice Sportivo ha emesso le decisioni a seguito degli episodi accaduti sui campi e sugli spalti dell’ottava giornata del campionato di Serie BKT.
I sostenitori delle Società Bari, Cremonese, Lecco, Modena, Palermo, Parma, Pisa, Sampdoria e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore
materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala). Nonostante ciò, il Giudice Sportivo ha deciso di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in questione.
Ha invece ricevuto una ammenda di € 3.000,00 la società PALERMO per avere suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, in prossimità della panchina avversaria, una bottiglietta in vetro di piccole dimensioni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00 anche alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Per quanto riguarda i giocatori, sono tre gli squalificati dopo l’ottava giornata. Il Giudice sportivo infatti ha fermato per due giornate Kone del Como, per una giornata invece Barbieri (Pisa) e Ceppitelli (Feralpisalò).